Dal 16/03/2019 è entrato in vigore il nuovo art. 2086 del Codice Civile con la nuova formulazione del secondo comma, secondo cui
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Dal punto di vista legale, la mancata predisposizione di assetti adeguati è considerata un grave inadempimento da parte degli amministratori. L’inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 2086 c.c. espone infatti gli organi amministrativi a pesanti responsabilità civili verso la società e, in caso d’insolvenza, anche verso i creditori.
Assetto organizzativo:
Elaborazione di un Organigramma aziendale per Funzioni
Individuazione dei Processi decisionali e dei Flussi informativi

Criteri di selezione e valutazione del personale
Assetto amministrativo:
Adeguato sistema di contabilità e di tenuta dei libri contabili
Adozione di Sistemi di controllo di gestione
Procedure di revisione interna
Assetto contabile:
Adozione di congrui Principi contabili
Adeguati Criteri di valutazione delle voci di bilancio
Adozione di un Sistema di controllo dei flussi finanziari
Il consulente può svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare l’azienda a rispettare la normativa.
Valutando l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
Fornendo consulenza su specifici aspetti della gestione aziendale
Assicurando la corretta tenuta della contabilità
Aiutando l’imprenditore a prevenire una situazione di crisi.





